ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA TECNICA OLTRE I LIMITI CONTRATTUALMENTE PREVISTI (106.11)
In materia di appalti pubblici, l'affidamento in proroga tecnica oltre i limiti temporali previsti dal contratto originario e in assenza di una procedura di gara in fase avanzata costituisce un affidamento diretto illegittimo. La pendenza di un procedimento di finanza di progetto, quando si trovi ancora nella fase preliminare di selezione del promotore, non autorizza il differimento dell'efficacia del contratto scaduto, dovendo l'amministrazione ricorrere, per garantire la continuità, a procedure competitive o, ricorrendone i presupposti rigorosi, alla procedura negoziata senza bando.
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