ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE UNILATERALE E RETROATTIVA DEI COSTI NELLA PROROGA TECNICA (120.11)
In tema di appalti pubblici, i provvedimenti amministrativi con cui la Stazione Appaltante ridetermina retroattivamente i costi industriali riconoscibili nell'ambito di una proroga tecnica, al fine di recuperare somme già corrisposte, sono illegittimi per violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, qualora la proroga sia stata inizialmente disposta alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto originario e manchi una specifica norma di legge che autorizzi la deroga all'efficacia ex nunc degli atti amministrativi.
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