Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA ANNUALE SENZA INDIZIONE DELLA GARA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (106.11)

TAR VENETO Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la proroga tecnica è ammessa solo se limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Risulta illegittimo il provvedimento che dispone la prosecuzione del rapporto con il gestore uscente per una durata eccedente i tempi medi di espletamento di una gara ad evidenza pubblica, specialmente nel caso in cui la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto a pubblicare il nuovo bando.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)