SUSSISTE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA PREVISTA DAL CONTRATTO (106.11)
La distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica risiede nella fonte e nel presupposto: la prima trova fondamento nella lex specialis e nel contratto, costituendo un'opzione negoziale esercitabile dalla Stazione Appaltante nella fase esecutiva; la seconda è un atto provvedimentale straordinario giustificato solo da necessità urgenti e gara già avviata. Qualora la proroga sia stata prevista e quantificata nei documenti di gara, il suo esercizio non costituisce un nuovo affidamento, bensì l'attuazione di un asse negoziale già definito, con conseguente devoluzione della causa al giudice ordinario.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

