PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – TERMINE DI EFFICACIA (32.5)
L’art. 32 co. 5 prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
L’art. 33 (controlli sugli atti delle procedure di affidamento) stabilisce al comma 1 che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.”
Il combinato disposto di queste due disposizioni fa sì che una mera “ proposta di aggiudicazione” (che, come è noto, nel Codice del 2016 sostituisce la “ vecchia” aggiudicazione provvisoria) divenga efficace laddove nel termine previsto per legge l’Amministrazione non abbia fatto uso dei poteri di verifica che il Codice le attribuisce, e questo a prescindere dall’esistenza di un provvedimento espresso emesso dalla stazione appaltante, la cui pretesa obbligatorietà contrasterebbe con la ratio stessa dell’art. 33 e con il meccanismo di controllo in capo alla stazione appaltante, che poi tende a coincidere sia con l’obbligo dell’aggiudicataria di tenere ferma l’offerta, sia con un elementare principio di certezza giuridica nel campo delle procedure di contrattualistica pubblica.
Infatti il comma 7 dell’art. 32 del Codice stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e il comma 8 consente “ l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti” una volta “ divenuta efficace l’aggiudicazione”, questo al fine di fissare anche il termine a quo per la stipula del contratto. In sostanza, nel sistema previsto dal d.lgs. 50/2016, esiste un termine di trenta giorni (salvo sia diversamente stabilito dalla legge di gara) che serve per i controlli procedurali sullo svolgimento della gara, e che coincidono esattamente con quelli posti in essere dalla OMISSIS, la quale si è “ accorta”, dopo diversi mesi, di aver portato a conclusione una procedura che – soprattutto per propri errori e senza essere stata oggetto di ricorsi giurisdizionali – poteva astrattamente non condurre a una aggiudicazione efficace.
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