PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - ATTO ENDOPROCEDIMENTALE (32.5)
L’istituto dell’aggiudicazione provvisoria, peraltro, è molto cambiato con l’entrata in vigore dell’art. 32 del d.lgs. 50 del 2016, che, al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”, ma distingue solo tra la “proposta di aggiudicazione”- che è quella adottata dal seggio di gara ai sensi dell’art. 32, comma 5, e che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis ultimo periodo c.p.a. non costituisce provvedimento impugnabile – e la “aggiudicazione” tout court, che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (nel caso concreto, la delibera n. 79 del 29 aprile 2021) (così Consiglio di Stato , sez. V , 10/10/2019 , n. 6904.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/10/2020, n.4223)
Peraltro, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla Stazione Appaltante dall’art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della Commissione di gara, ma da parte della Stazione Appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui