Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI VALUTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE CONCORRENTI NELLA FINANZA DI PROGETTO (193.2)

TAR LAZIO Sentenza 2026

È illegittima la procedura di finanza di progetto in cui l'Amministrazione proceda all'esame parcellizzato delle istanze pervenute in ordine cronologico, subordinando la valutazione delle proposte successive all'eventuale rigetto della prima; l'Amministrazione deve invece garantire un confronto concorrenziale tra tutte le proposte pendenti al momento della valutazione, indipendentemente dal fatto che siano state presentate prima o dopo l'entrata in vigore delle norme correttive al Codice dei contratti, poiché i principi di trasparenza e par condicio informano l'intera procedura di selezione del promotore.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)