LEGITTIMA LA REVOCA DEL PROJECT FINANCING PER MANCATA INDIZIONE DELLA GARA E SOPRAVVENUTE ESIGENZE PUBBLICHE (183.15)
In tema di project financing, la dichiarazione di pubblica utilità della proposta del promotore non genera un diritto soggettivo all'aggiudicazione o all'indizione della gara, bensì una mera aspettativa condizionata dalla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante. Qualora, a causa del tempo trascorso e di sopravvenute esigenze di sanità pubblica, l'Amministrazione decida di procedere con l'esecuzione diretta delle opere, la revoca della dichiarazione di pubblica utilità è legittima e non comporta l'obbligo di corrispondere indennizzi o risarcimenti, non essendosi ancora aperta una fase negoziale consolidata.
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