AMPIA DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL PROMOTORE NEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (183.15)
La scelta del promotore operata dalla stazione appaltante nell'ambito della prima fase di una procedura di finanza di progetto non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, ma uno strumento tramite il quale l'amministrazione definisce un obiettivo di interesse pubblico; pertanto, l'operatore selezionato vanta solo un'aspettativa non giuridicamente tutelata all'indizione della gara, rimanendo intatta la facoltà della PA di valutare discrezionalmente la proposta ritenuta più confacente alle proprie finalità istituzionali.
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