LA MANCATA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLA GARA (37.1)
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, la programmazione triennale degli acquisti rappresenta una fase strutturale del ciclo di vita dei contratti pubblici con funzione di razionalizzazione della spesa, ma la sua carenza non costituisce vizio caducatorio automatico della sequenza procedimentale. L'eventuale difformità dall'obbligo programmatorio assume rilievo giurisdizionale solo ove sia dimostrata una concreta lesività sulla posizione del concorrente, non potendo il processo trasformarsi in un controllo oggettivo sulla legittimità formale sganciato dall'utilità pratica conseguibile.
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