Giurisprudenza e Prassi

PROGETTISTA INDICATO: NON ASSUME LA VESTE DI CONCORRENTE, PERTANTO LA SUA SOSTITUZIONE È CONSENTITA SU ISTANZA DELL'OPERATORE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE (44)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

In tema di appalto integrato, è legittima la sostituzione dei progettisti esterni semplicemente indicati dal concorrente, qualora tale modifica intervenga prima dell'aggiudicazione e non comporti un'alterazione dell'offerta tecnica o del punteggio attribuito. Il progettista indicato, infatti, restando estraneo alla compagine dei concorrenti, può essere sostituito anche per integrare requisiti mancanti, non trovando applicazione il rigido divieto di modifica soggettiva valevole per gli operatori economici partecipanti.

"Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 4/03/2025, n. 1836).

In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l'operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell'offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un'adeguata e motivata valutazione al proposito (T.A.R. Napoli, sez. I, 21/10/2024, n. 5559).

La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell'appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226)."

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