PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INFUNGIBILITÀ E PRINCIPIO DI ROTAZIONE (49.2)
"La procedura negoziata senza bando è ammissibile in presenza di peculiari motivi tecnici che determinano la concreta assenza di concorrenza, data la natura infungibile della prestazione in una fase sperimentale 'a step', mentre il principio di rotazione attiene esclusivamente alle procedure di affidamento sotto-soglia."
Cita la sentenza: "Sussistevano dunque peculiari motivi tecnici tali da determinare la concreta assenza di concorrenza perché, nella sostanza, la prestazione richiesta aveva natura infungibile, data la specificità del servizio e la fase sperimentale e 'a step'..." e "l’applicazione del principio di rotazione... attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia".
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