Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER FARMACI ESCLUSIVI ESSENZIALI (76.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza 2026

La scelta della stazione appaltante di procedere tramite procedura negoziata senza bando per la fornitura di farmaci esclusivi è sorretta dal principio di risultato e dalla necessità di garantire la continuità terapeutica; tale scelta non lede la concorrenza qualora l'operatore economico sia l'unico produttore e non subisca alcun pregiudizio dalla partecipazione alla procedura.

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