PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE: NON VIOLATO SE NON VENGONO CONCRETAMENTE APERTE LE OFFERTE OGGETTO DI RICORSO (77)
Nella fattispecie in esame l'offerta della società seconda classificata non è stata aperta a causa dell'esclusione dalla gara comminata dalla Stazione appaltante per l'assenza di un requisito di partecipazione (dichiarato poi illegittimo dal giudice amministrativo) rimanendone, dunque, preservata la segretezza; l'invocazione della corretta applicazione di un principio di diritto (in questo caso quello della segretezza delle offerte) presuppone la dimostrazione della sua violazione concreta o anche solo potenziale (laddove il legislatore ne tuteli anche solo il pericolo di violazione), ciò che tuttavia nel caso in esame non si è verificato, posto che la Commissione di gara (peraltro in parte mutata per legittimo impedimento di due componenti) ha semplicemente effettuato la valutazione dell'offerta della società originariamente esclusa esattamente come avrebbe dovuto fare se fosse stata (legittimamente) ammessa; ritenuto che, al contrario, proprio la rinnovazione della procedura di gara, richiesta appunto dalla società istante, determinerebbe una alterazione del canone della corretta concorrenza <<perché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono a conoscenza 0 che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le originarie offerte degli altri partecipanti alla gara... Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte siano il frutto non di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano volte all'ottenimento dell'aggiudicazione anche a scapito del loro complessivo equilibrio economico>> (così la già citata Ad. Plen., 26 luglio 2012, n.30);RITENUTO, dunque, che non sussistono ragioni formali né sostanziali per ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, né tantomeno quello della par condicio competitorum come preteso dalla società istante, atteso che la società R..... non ha potuto beneficiare in alcun modo della conoscenza dei termini dell'offerta della V......
il Consiglio ritiene, in ragione delle motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non presenti i profili di illegittimità denunciati dalla società istante.
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