PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: RISPONDE AL PRINCIPIO DI CONCORRENZA (79)
La giurisprudenza ha delineato il confine tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio, stabilendo che il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro – unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.
Orbene, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile (Cons. Stato, n. 5258 del 2019; id. n. 7558 del 2022; id. n. 2418 del 2025).L’ipotesi di aliud pro alio è ravvisabile solo qualora siano introdotte modifiche che, sul piano tipologico, strutturale e funzionale, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto dalla stazione appaltante. In sede di verifica di anomalia, l'indicazione di un prodotto con marchio commerciale differente, ma tecnicamente identico e proveniente dal medesimo gruppo industriale di quello offerto, non costituisce variante inammissibile. “L’aliud pro alio può configurarsi quando si consente di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto […] ”.
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