ESCLUSIONE DISCREZIONALE PER VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE E PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (2)
L'esclusione di un operatore economico per violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è legittima qualora la stazione appaltante fornisca adeguata motivazione circa la perdita del rapporto fiduciario, fondata sulla gravità del debito tributario e sulla condotta dichiarativa dell'impresa. In particolare, la reticenza informativa del concorrente in ordine a contestazioni tributarie pendenti, ancorché sub iudice, configura una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il giudizio di inaffidabilità professionale.
"d) il legislatore ha lasciato all’amministrazione il potere di valutare in concreto se la violazione sia tale da realizzare un'interruzione del rapporto di fiducia che lega aggiudicatario e Stazione appaltante, potere di valutazione e di scelta che deve necessariamente essere esercitato coinvolgendo il diretto interessato e dando conto, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a decidere in un senso; [...]
[...]
f) il TAR ha correttamente osservato che emerge per tabulas “come la stazione appaltante - piuttosto che appiattirsi su una mera constatazione delle violazioni non definitivamente contestate alla ricorrente, quantitativamente superiori alla soglia di gravità stabilita dal legislatore - abbia eseguito una specifica e motivata valutazione espressa (resa necessaria dalla natura facoltativa della causa di esclusione fatta valere nei confronti di -OMISSIS- e del conseguente carattere discrezionale del provvedimento all’uopo adottato) in ordine alla loro incidenza negativa sull’integrità ed affidabilità del concorrente, dando adeguatamente atto della concreta incidenza delle stesse sul rapporto fiduciario con l’operatore economico interessato”;
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