Limiti alla pubblicità della prevenzione collaborativa e oneri di audizione
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza
2026
In tema di misure antimafia, è illegittima la trasmissione alla Camera di Commercio e alle stazioni appaltanti del provvedimento di prevenzione collaborativa emesso ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in quanto tale misura, finalizzata alla 'bonifica' dell'impresa in casi di agevolazione occasionale, non produce effetti interdittivi e deve essere annotata esclusivamente in una sezione riservata della banca dati nazionale unica, la cui consultazione è limitata per legge.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)