Giurisprudenza e Prassi

REIEZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA PER ASSENZA DI PERICOLO DI DANNO ESTREMO E IMMINENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2026

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., il ricorrente deve fornire prova della sussistenza di ragioni di estrema gravità e urgenza che non consentano di attendere la camera di consiglio collegiale; in mancanza di tale prova, l'istanza va respinta con fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

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