DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI: IL CONCORRENTE E' TENUTO A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA ED ESAUSTIVA (83-86)
Sulla base del complessivo comportamento processuale delle parti appellate, emerge che non vi è prova (o comunque non vi è prova per tutti gli impianti) della veridicità del contenuto del certificato di esecuzione dei servizi prodotto in gara dall’aggiudicataria A. al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara.
Considerato che, nel caso di specie, l’onere della prova (regola residuale di giudizio scolpita nell’art. 2697 c.c., in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio determina la soccombenza della parte onerata dalla dimostrazione dei relativi fatti) circa la veridicità del certificato è posto a carico dell’operatore economico che lo produce, e che tale prova non è stata raggiunta anche per le omissioni e gli inadempimenti di chi (secondo il principio di vicinanza alla prova: per la pacifica affermazione del principio si veda, ex multis, Cass. civ., sez. V, ord. 9 marzo 2025, n. 6251) dovrebbe essere in possesso della relativa documentazione (ovvero l’aggiudicataria A. oppure la società P. s.r.l., per conto della quale asseritamente sarebbe stato svolto il servizio certificato), la conclusione cui si deve necessariamente pervenire, alla luce degli argomenti di prova che si devono trarre dal segnalato comportamento delle parti onerate e dal già richiamato principio di vicinanza alla prova, ai sensi degli articoli 116, secondo comma e 118, secondo comma, del codice di procedura civile, è che il requisito non è stato comprovato.
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