VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISTI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO: NECESSARIO ATTO ENDOPROCEDIMENTALE
Osserva questo collegio che, nella regolamentazione delle “fasi delle procedure di affidamento”, l’art.17, comma 5, del nuovo codice degli contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria: “L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Nella Relazione illustrativa al codice è ulteriormente precisato che “l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo avere effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario”.
La riferita disposizione consente, quindi, di sciogliere ogni dubbio esegetico, giacché, dovendosi escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore, chiarisce la natura (necessariamente endoprocedimentale) dell’atto impugnato.
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