INAMMISSIBILE L’APPELLO SENZA LA REITERAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO ASSORBITI
In sede di appello, qualora il giudice di primo grado abbia respinto il ricorso principale nel dispositivo pur ritenendone fondati i motivi in motivazione, il ricorrente è onerato della riproposizione specifica dei motivi di censura avverso il provvedimento amministrativo impugnato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, l'atto amministrativo plurimotivato si consolida nelle parti non contestate, rendendo inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l'accoglimento del gravame condurre all'annullamento dell'atto espulsivo.
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