Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA RADICALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IN SEDE DI INTEGRAZIONE (182.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

È legittima l'esclusione di un concorrente che, invitato dalla stazione appaltante a integrare un Piano Economico Finanziario (PEF) lacunoso, apporti modifiche radicali e sostanziali alla struttura dei costi e delle entrate originariamente dichiarati. L'integrazione del PEF deve limitarsi alla mera esplicitazione o chiarimento di dati già esistenti, restando preclusa ogni alterazione dei saldi complessivi o della sostanza economica della proposta, pena la violazione del principio di immodificabilità delle offerte e del rispetto della par condicio.

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