LA PERTINENZA DELL'ISCRIZIONE CAMERALE NON RICHIEDE LA PERFETTA COINCIDENZA CON L'OGGETTO DELL'APPALTO (100.1)
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, il requisito dell'iscrizione camerale è soddisfatto laddove l'operatore economico eserciti un'attività pertinente all'oggetto dell'appalto, non essendo necessaria la totale coincidenza delle categorie. Nelle procedure di verifica dell'anomalia, lo scostamento dai costi medi orari del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali, qualora derivi da una stima delle ore annue medie di assenza inferiore ai parametri nazionali, impone al concorrente l'onere di fornire una prova documentale puntuale e rigorosa circa la sostenibilità economica della propria specifica organizzazione aziendale.
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