Giurisprudenza e Prassi

LA CORRESPONSABILITÀ DELL'ENTE NEL RITARDO DELL'OPERA NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA PENALE SE IL RITARDO IMPUTABILE ALL'APPALTATORE SIA, DA SOLO, SUFFICIENTE (113BIS)

TRIBUNALE DI ROVIGO SENTENZA 2026

In materia di ritardo nell'esecuzione di opere pubbliche, l'accertamento di un concorso di colpa tra appaltatore e direzione lavori (nella specie, valutato in misura paritaria del 50%) non preclude alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale massima del 10% se il ritardo residuo ascrivibile all'impresa eccede comunque la soglia temporale massima di punibilità prevista dal capitolato. La responsabilità del Direttore dei Lavori sussiste ogniqualvolta le carenze progettuali o la mala gestio della contabilità interferiscano con l'andamento del cronoprogramma, obbligandolo a manlevare la PA per gli oneri derivanti dal riconoscimento di riserve all'appaltatore.

"[...] deve concludersi per la legittimità dell’applicazione della penale contrattuale, non essendo stato dimostrato che il ritardo sia integralmente imputabile alla stazione appaltante.

Ne consegue che, pur a fronte della corresponsabilità del direttore dei lavori e progettista, la quota di ritardo imputabile all’appaltatore, pari a 127,5 giorni, è di per sé sufficiente a determinare l’applicazione della penale contrattuale massima, pari al 10% dell’importo contrattuale finale [...]"

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