IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL TERMINE PERENTORIO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a., il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora la parte non provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato. Tale sanzione processuale opera automaticamente e non può essere evitata mediante istanze di proroga fondate su valutazioni soggettive di opportunità circa la prosecuzione della lite, restando la rimessione in termini circoscritta alle sole ipotesi di errore scusabile derivante da oggettive incertezze normative o gravi impedimenti fattuali.
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