Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ AUTOMATICA DEL PATTO DI INTEGRITÀ PER FATTI PENALI ANTECEDENTI ALLA GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

Le clausole del Patto di Integrità che prevedono l'esclusione o la risoluzione per rinvio a giudizio o misure cautelari si riferiscono a fatti che incidono sulla fiducia della stazione appaltante durante la procedura o l'esecuzione, e non possono operare come clausole di esclusione automatica per fatti anteriori alla gara. Questi ultimi ricadono nella disciplina dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e richiedono una valutazione discrezionale dell'amministrazione, che non è tenuta a motivare analiticamente l'ammissione dell'operatore qualora non ritenga il precedente penale incisivo sulla moralità professionale.

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