Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'INCLUSIONE DI BENI NON CULTURALI NEL PARTENARIATO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE (134.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale può legittimamente comprendere anche beni ed elementi non aventi natura culturale, purché le attività su di essi incidenti siano finalisticamente orientate ad assicurare una migliore tutela o fruizione del bene culturale principale. Tale procedura gode di un regime derogatorio che esclude l'applicazione dell'art. 175, comma 2, del medesimo Codice, non essendo necessaria una valutazione preventiva di convenienza e fattibilità da parte dell'amministrazione, poiché la sostenibilità e la capacità di generare reddito del progetto sono rimesse alle valutazioni autonome dell'operatore economico interessato.

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