Giurisprudenza e Prassi

IL PREGIUDIZIO ECONOMICO NON GIUSTIFICA LA CAUTELARE SE RIPARABILE PER EQUIVALENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 2025

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo, non è sufficiente l'allegazione di un danno economico, poiché lo stesso è per sua natura riparabile per equivalente e non integra il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio. In presenza di contestazioni tecniche complesse riguardanti l'analisi di convenienza economica (value for money) di una proposta di PPP, è facoltà del giudice ordinare alla Stazione Appaltante e ai suoi consulenti il deposito di una relazione esplicativa che chiarisca i criteri, i dati e i parametri utilizzati per il confronto tra il modello concessorio e l'appalto tradizionale.

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