IL PREGIUDIZIO ECONOMICO NON GIUSTIFICA LA CAUTELARE SE RIPARABILE PER EQUIVALENTE
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo, non è sufficiente l'allegazione di un danno economico, poiché lo stesso è per sua natura riparabile per equivalente e non integra il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio. In presenza di contestazioni tecniche complesse riguardanti l'analisi di convenienza economica (value for money) di una proposta di PPP, è facoltà del giudice ordinare alla Stazione Appaltante e ai suoi consulenti il deposito di una relazione esplicativa che chiarisca i criteri, i dati e i parametri utilizzati per il confronto tra il modello concessorio e l'appalto tradizionale.
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