Giurisprudenza e Prassi

RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE: L'IMPRESA CHE NON HA PARTECIPATO ALLA GARA NON E' LEGITTIMATA A CONTESTARE TALE MODIFICA (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

SI riscontra la carenza di interesse della ricorrente che, pur avendo disertato la gara originaria indetta a suo tempo dalla Stazione appaltante, si duole ora in sede giurisdizionale della mancata attivazione dell’evidenza pubblica per la rideterminazione in senso riduttivo della medesima commessa.

Non coglie, poi, nel segno la suggestiva considerazione di parte appellante secondo cui l’intervento riduttivo sul valore economico della commessa si riverbererebbe sui requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari – parametrati sull’importo annuale posto a base d’asta per ogni singolo lotto –, con ripercussioni sulla contendibilità della concessione in ragione del plausibile ampliamento della platea di potenziali rivali in possesso di requisiti più laschi. In proposito, occorre osservare che la ricorrente non allega in alcun modo di esser stata esclusa dalla prima gara del 2021 per via di requisiti di partecipazione eccessivamente stringenti, né essa può genericamente far valere l’interesse pro incerta persona alla partecipazione ad una ipotetica procedura con requisiti più laschi. Pertanto, quale che sia l’angolo visuale da cui si inquadra la fattispecie, difetta radicalmente un interesse concreto dell’appellante a dolersi degli effetti del contestato mutamento riduttivo della commessa di cui si discute.

Tanto chiarito, la comprovata inerzia della ricorrente rispetto a tutti gli atti e a tutte le vicende giurisdizionali che hanno preceduto la determina impugnata non può che rifluire nella carenza di un interesse attuale alla impugnativa di tale provvedimento, non potendo l’appellante ritrarre alcuna utilità dall’eventuale caducazione di quest’ultimo.

Da quanto precede consegue che la questione circa la legittimità dell’applicazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 antecedentemente alla stipula contrattuale – oggetto di giurisprudenza ondivaga anche in seno a questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 2630: “Affinché, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, possa essere apportata allo stesso una modifica sostanziale, è necessario avviare una nuova procedura di aggiudicazione avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto così modificato, non potendosi ritenere legittima una modifica apportata mediante trattativa privata fra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario” in contrapposizione a Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2023, n. 6797, citata dalla sentenza del TAR Campania n. 227/2024 a sostegno della opposta tesi dell’applicazione estensiva dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 alla fase anteriore alla stipulazione del contratto) – resta inevitabilmente sullo sfondo della presente vicenda contenziosa, afferendo al merito della controversia.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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