Giurisprudenza e Prassi

PROGETTISTA INDICATO - ASSENZA REQUISITI - NO AVVALIMENTO MA AMMESSA LA SOSTITUZIONE (44.3)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2024

Secondo il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del 9 luglio 2020, n. 13, il progettista “indicato” deve essere qualificato come “professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo” e non può essere assimilato né al concorrente né all'operatore economico, ancorché inteso nell'accezione più ampia (Corte di Giustizia CE, sezione X, 11 giugno 2020, C- 219/19 Parsec).

Di conseguenza il progettista “indicato” non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento in quanto riservato all'operatore economico in senso tecnico, considerato anche il divieto di avvalimento “a cascata”; il professionista indicato deve pertanto possedere in proprio i requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione professionale e, in caso di carenza, non può far leva sui requisiti di un altro professionista, peraltro “non avendo molto senso indicare un professionista sprovvisto dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto tra il committente e il professionista stesso. Ciò è tanto più necessario per il procedimento dell’evidenza pubblica, nel quale occorre garantire l’amministrazione circa l’affidabilità dell’appaltatore nella sua struttura complessiva anche in vista dell’esecuzione dell’opera progettata” (cfr. anche TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 703).

Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza successiva ha ammesso la sostituzione del progettista indicato in tutti i casi di carenza dei requisiti di partecipazione (in questo senso, tra le altre, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276, che ha distinto il progettista “associato” dal progettista “indicato”; TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 10 luglio 2023, n. 1004; TAR Lombardia - Milano, sez. I, 27 gennaio 2021, n. 252) o, secondo altro più restrittivo orientamento, nelle sole ipotesi in cui la sostituzione non si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta presentata (Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923; TAR Lombardia - Milano, sez. I, 20 marzo 2023, n. 703).

Questa stessa sezione, con la pronuncia n. 541 del 28 febbraio 2024, ha ribadito la sostituibilità del progettista indicato in corso di gara alla luce delle nuove prescrizioni dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), rilevando che se “è ormai consentita la modificazione soggettiva del concorrente, anche in caso di carenza ab origine dei requisiti in capo ad un partecipante al raggruppamento, appare contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità riservare un trattamento deteriore alla fattispecie in cui l'operatore economico concorrente abbia scelto di avvalersi di un raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per la progettazione, al cui interno solo uno dei partecipanti risulti privo della qualificazione. Pertanto, quanto meno quando sia stato indicato per la progettazione un raggruppamento temporaneo di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria, deve ritenersi possibile l'estromissione e l'eventuale sostituzione, in corso di gara, del componente del raggruppamento, che non abbia i requisiti generali di partecipazione, alla stessa stregua dell’operatore economico concorrente plurisoggettivo”.

Tuttavia, anche a voler ammettere la sostituzione del progettista indicato privo dei requisiti generali o speciali di partecipazione, occorre considerare che, nell’ambito del nuovo d.lgs. n. 36/2023, si assiste a una procedimentalizzazione delle attività di gara volte alla sostituzione di uno degli elementi della struttura partecipativa del concorrente, intesa nel senso più ampio possibile.

In tale contesto, l’art. 97, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 affida allo stesso concorrente l’iniziativa relativa alla sostituzione di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di operatori, consentendo alla Stazione appaltante di valutare la sufficienza e la tempestività della misura sostitutiva adottata e comunicata.

Anche l’art. 104, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 permette la sostituzione dell’impresa ausiliaria, lasciando l’iniziativa all’operatore economico concorrente; il precedente comma 5 dello stesso articolo, nel caso di avvalimento relativo all’attestazione di qualificazione e di dichiarazioni mendaci, prevede invece l’iniziativa della Stazione appaltante, con l’assegnazione di un termine ai fini della sostituzione dell’impresa ausiliaria.

L’attribuzione di tale iniziativa al concorrente trova giustificazione proprio nella finalità dell’operazione, volta a evitare l’esclusione dell’operatore economico non in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione.

Fatta salva l’ipotesi in cui sussistano specifiche esigenze acceleratorie, che comportino la previsione di uno specifico termine che la Stazione appaltante deve fissare ai fini della sostituzione ovvero del completamento delle attività di individuazione e comunicazione dell’impresa sostitutiva e di comprova dei relativi requisiti (come nel caso dell’art. 104, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023), la tempestività della sostituzione deve essere valutata in relazione all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Interpretando pertanto le sopra esposte disposizioni alla luce del principio del risultato e in relazione alla sostituzione del progettista indicato sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, se ne ricava una regola procedimentale che impone tale sostituzione a iniziativa dello stesso concorrente, specie nei casi in cui la mancanza di requisiti del progettista indicato sia già nota al concorrente medesimo e non derivi dai controlli effettuati dall’Amministrazione, e nel limite temporale generale, ultimo e inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere per tale ragione dilazionata.

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