Giurisprudenza e Prassi

RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PER INERZIA DELLA PA NELL'ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

In sede di ottemperanza, qualora l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione rendano impossibile il conseguimento del bene della vita in forma specifica, l'obbligazione si converte in risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., quantificabile nell'intero importo del finanziamento non ottenuto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati