Giurisprudenza e Prassi
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PER INERZIA DELLA PA NELL'ESECUZIONE
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In sede di ottemperanza, qualora l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione rendano impossibile il conseguimento del bene della vita in forma specifica, l'obbligazione si converte in risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., quantificabile nell'intero importo del finanziamento non ottenuto.
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