Giurisprudenza e Prassi
Ottemperanza risarcitoria: l'astreinte negata per crisi della finanza pubblica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
In tema di giudizio di ottemperanza, il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è legittimo laddove sussistano ragioni ostative legate alla crisi della finanza pubblica e ai vincoli di bilancio, attesa la specialità del debitore pubblico e la necessità di bilanciare il diritto alla piena esecuzione del giudicato con la salvaguardia degli equilibri di cassa degli enti statali.
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