Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AL FONDO OPERE INDIFFERIBILI (FOI) E ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEI PREZZI (DECRETO AIUTI) SONO MISURE DI SOSTEGNO ALTERNATIVE FRA LORO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

I meccanismi di adeguamento dei prezzi degli stati di avanzamento lavori (SAL) non sono applicabili agli appalti che beneficiano dell'accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI), configurandosi tra i due strumenti un rapporto di alternatività e non di cumulabilità, finalizzato a prevenire fenomeni di sovracompensazione e indebito incremento del corrispettivo contrattuale.

"Entrando nel merito della controversia, risulta opportuno ricordare che questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente rilevato che “l’accertamento del diritto dell’impresa a vedersi riconosciuto l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, normativa quest’ultima che è stata emanata nel contesto delle misure di sostegno all’economia resesi necessarie per l’incremento dei prezzi dei materiali e delle fonti di energia verificatosi dopo il periodo pandemico e per effetto del conflitto ucraino. 6.2 Il Legislatore, riconoscendo il carattere eccezionale dell’aumento dei prezzi storicamente verificatosi nel periodo considerato, ha inteso perseguire la finalità di assicurare il regolare completamento dei lavori pubblici, tenendo indenni le imprese appaltatrici dai maggiori costi sostenuti per l’esecuzione delle opere ad esse affidate. 6.3 In siffatta direzione, il predetto art. 26 prevede che: “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”. 6.4 Com’è chiaramente desumibile dal testo, si è in presenza di una disposizione dal carattere eccezionale che opera in deroga ai principi generali contenuti nel codice degli appalti (ed in particolare alla casistica contenuta nell’allora vigente art. 106 D.lgs. n. 50/2016) e prevale anche sulle pattuizioni contenute nei contratti di appalto. 6.5 Tale disposizione ha un’efficacia circoscritta e limitata nel tempo, in quanto si applica ai contratti aggiudicati sulla base di offerte che prevedevano un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.” (Cons. Stato, sez. V, n. 4016/2026).

15. In altre parole, in tema di appalti pubblici, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 configura una disciplina di carattere eccezionale e derogatorio, introdotta per fronteggiare l’aumento straordinario dei prezzi dei materiali e dell’energia verificatosi nel periodo post‑pandemico e in conseguenza del conflitto ucraino, volta ad assicurare il regolare completamento delle opere pubbliche mediante il riconoscimento all’appaltatore dell’adeguamento dei prezzi dei lavori eseguiti. Tale meccanismo, che opera anche in deroga alle clausole contrattuali e ai principi generali di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ha natura temporalmente limitata e si applica esclusivamente agli appalti aggiudicati entro il 2021 e alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2022, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore.

[...]

Il dato letterale del comma 6-ter dell’art. 26 del “decreto aiuti”, come già chiarito ed interpretato supra, è chiaro e inequivoco nel prevedere che i meccanismi di adeguamento dei sal non si applicano agli appalti che accedono al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI). Tale inciso ha valore dirimente e non consente letture alternative. Il sistema normativo si configura, dunque, in termini di alternatività e non cumulatività. Mentre il FOI opera ex ante, incidendo sull’importo complessivo di gara e sull’equilibrio economico dell’appalto, l’adeguamento dei sal opera ex post, con funzione incidentale e limitata.

[...] Va inoltre ribadita la natura eccezionale e derogatoria delle disposizioni dell’art. 26, adottate per far fronte a circostanze straordinarie di incremento dei costi. Come tali, esse sono soggette al principio di stretta interpretazione (art. 14 preleggi) e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)