Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE AUTOMATICA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA SENZA SOCCORSO ISTRUTTORIO (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la mancata separata indicazione degli oneri aziendali della sicurezza comporta l'esclusione del concorrente senza possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Tale automatismo espulsivo può essere derogato solo in presenza di clausole o modelli della lex specialis che rendano materialmente impossibile l'indicazione del dato, inducendo in errore il concorrente. Tale impossibilità non ricorre qualora, pur in assenza di un campo specifico nel modulo digitale predefinito, la piattaforma consenta comunque l'inserimento o l'allegazione di schede economiche di dettaglio editabili in cui specificare i suddetti oneri.

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