Giurisprudenza e Prassi

NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI DICHIARARE LE INDAGINI PENALI SE MANCA IL RINVIO A GIUDIZIO (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante non può procedere all'esclusione automatica di un operatore economico sulla base della mera pendenza di indagini preliminari o di una richiesta di rinvio a giudizio non ancora tradotta in un atto processuale che ne abbia sancito la rilevanza esterna, atteso che il dovere di dichiarazione non si estende ai carichi pendenti in fase embrionale, salvo che la lex specialis non preveda oneri informativi più stringenti e specifici.

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