ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE DI CARICHI PENDENTI PRIVI DI RILIEVO ESCLUDENTE (98.3)
In tema di gravi illeciti professionali, l'art. 98 del d.lgs. 36/2023 priva di rilievo escludente le condotte omissive relative a obblighi dichiarativi che, ove anche rispettati, non avrebbero potuto giustificare l’esclusione stessa. Pertanto, l'omessa comunicazione di un carico pendente per un reato (nella specie omicidio colposo) non rientrante tra quelli tipizzati come cause di esclusione automatica o non automatica non può comportare l'espulsione della concorrente, mancando la potenzialità lesiva della dichiarazione fuorviante rispetto alle valutazioni spettanti alla stazione appaltante.
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