L'OMESSA DICHIARAZIONE DI CONDANNE PENALI ANCHE NON DEFINITIVE COMPORTA L'ESCLUSIONE PER LESIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO (80.5)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il concorrente è tenuto a dichiarare ogni episodio di condanna penale o pendenza giudiziaria suscettibile di influenzare la valutazione della stazione appaltante sulla sua affidabilità professionale. Tale obbligo dichiarativo è di natura omnicomprensiva e non consente al partecipante alcun filtro preventivo sulla rilevanza dei fatti. L'eventuale proscioglimento dell'imputato intervenuto dopo l'esclusione non ne inficia la legittimità, poiché il provvedimento deve essere valutato sulla base dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione e la reticenza informativa costituisce di per sé un grave illecito professionale autonomo rispetto al merito della vicenda penale.
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