OMESSA DICHIARAZIONE RINVIO A GIUDIZIO – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (80.5. Cbis)
Il Consiglio ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che: - l’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, perché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 ma è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; - anche in assenza di un obbligo informativo previsto dalla lex specialis , tale omissione rileva quale “omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” di cui all’art. 80, comma 5, lett.c-bis) quando riguarda il rinvio a giudizio per reati che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono evidentemente idonei ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore economico; - la valutazione dell’inquadramento della omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità.
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