APPALTO DI SERVIZI - NON APPLICABILE IL DIVIETO DI VALUTARE ATTIVITA' AGGIUNTIVE (95.14 BIS)
Il divieto dell’art. 95, comma 14-bis, del d. lgs. n. 50 del 2016, con riguardo agli appalti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori, mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita pertanto l’estensione agli appalti pubblici di servizi.
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