Art. 94. Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 94 (Principi generali in materia di selezione) rinvia agli articoli successivi per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali gli appalti devono essere aggiudicati, previa verifica d...

Commento

L'articolo 94, in merito all’aggiudicazione degli appalti, prevede, nel recepire l'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE e nel dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, alla lettera r) prim...
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DEL PAYBACK SUI DISPOSITIVI MEDICI E GIURISDIZIONE SUI RIPARTI

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il sistema di ripiano dello sforamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici costituisce una prestazione imposta di natura solidaristica che non altera l'esito delle gare pubbliche. Le controversie relative agli atti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

LEGITTIMITÀ DEL PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI E GIURISDIZIONE ORDINARIA SUI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI RIPIANO

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il meccanismo del payback sui dispositivi medici non viola il principio di irretroattività né l'affidamento degli operatori, essendo l'obbligo di ripiano noto fin dal 2015. Gli atti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti hanno natura di accertamento tecnico-contabile e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLE AZIONI DI RECUPERO REGIONALE DEL PAYBACK

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il meccanismo del payback sui dispositivi medici opera in maniera complessiva sul fatturato aziendale e rimane estraneo alle procedure di affidamento dei singoli contratti di fornitura. Poiché l'attività delle Regioni nella determinazione delle quote di ripiano è vincolata e priva di margini di discrezionalità, le controversie relative agli atti regionali di recupero degli importi dovuti coinvolgono diritti soggettivi patrimoniali e appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

ESCLUSIONE OBBLIGATORIA PER MANCATA COPERTURA DEL FABBISOGNO MINIMO DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE NELL'OFFERTA TECNICA

TAR CAMPANIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittima e doverosa l'esclusione del concorrente dalla gara qualora l'offerta tecnica non garantisca i livelli minimi quantitativi e prestazionali richiesti dal capitolato, essendo compito dell'operatore economico dimostrare la piena copertura del fabbisogno stimato mediante calcoli coerenti con la dotazione di prodotti e strumenti offerti.

ONERE DI RICORSO INCIDENTALE PER CONTESTARE L'AMMISSIONE DEL CONCORRENTE CHE IMPUGNA L'AGGIUDICAZIONE

TAR PIEMONTE Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario che intenda contestare la legittimità dell'ammissione alla gara del ricorrente principale o la conformità della sua offerta tecnica ai requisiti di bando, deve necessariamente proporre ricorso incidentale nel termine decadenziale di legge. La mancata impugnazione incidentale comporta la cristallizzazione dell'ammissione del concorrente, impedendo all'aggiudicatario originario di far valere tali vizi in un successivo ricorso autonomo diretto contro l'atto di aggiudicazione adottato dall'Amministrazione in ottemperanza alla decisione giudiziale che ha annullato la prima aggiudicazione.

LEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PERIODI DI RIPOSO DALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVA

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittimo il provvedimento di ricalcolo del punteggio di anzianità di servizio che detrae dal totale i giorni di riposo obbligatorio previsti dai regolamenti locali, atteso che la valutazione dell'anzianità di servizio presuppone il rispetto delle norme regolative dell'attività e l'effettività della prestazione lavorativa, non essendo valutabili prestazioni incompatibili con il quadro normativo di riferimento.

INAMMISSIBILE LA SURROGA DELLE REFERENZE BANCARIE SENZA PROVA DI IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA (86.4)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In presenza di una prescrizione della lex specialis che richieda, a pena di esclusione, la presentazione di idonee referenze bancarie, l'operatore economico non può avvalersi della facoltà di comprovare il requisito con mezzi alternativi (quali bilanci o attestazioni del collegio sindacale) in assenza della prova rigorosa di 'fondati motivi' consistenti nell'impossibilità oggettiva di reperire la documentazione richiesta, non potendo tali motivi identificarsi in criticità gestionali o organizzative interne all'impresa.

IRRILEVANZA DELLE DISCREPANZE DOCUMENTALI NON DECISIVE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE (80.5)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Ai fini della configurabilità dell'illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, non è sufficiente accertare una discrasia tra i dati tecnici prodotti in sede di offerta e quelli ufficiali del produttore, occorrendo altresì dimostrare che tale informativa sia stata concretamente idonea a trarre in inganno la stazione appaltante o a condizionare indebitamente la valutazione dell'offerta tecnica.

ESSENZIALITÀ DELL'OMOLOGAZIONE MINISTERIALE PER SISTEMI ZTL E CONSEQUENZIALE ESCLUSIONE PER DIFFORMITÀ TECNICA

TAR BOLZANO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È illegittima l'aggiudicazione di un sistema sanzionatorio ZTL qualora l'offerta tecnica preveda l'integrazione del dispositivo omologato con software o firmware terzi non certificati dal Ministero, in quanto l'omologazione ministeriale è valida solo per il prototipo specifico e non è trasmissibile a configurazioni composite. Allo stesso modo, sussiste l'obbligo di esclusione per il concorrente che offra sensori privi dell'omologazione stradale richiesta come requisito minimo tassativo dal progetto esecutivo posto a base di gara.

INAMMISSIBILE L'OFFERTA ECONOMICA CHE INCLUDE RICAVI VARIABILI RENDENDO INDETERMINATI I PREZZI UNITARI (59.3)

TAR LOMBARDIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Nelle gare per l'affidamento dei servizi di gestione rifiuti, l'offerta economica che include nei prezzi unitari la quota di ricavi da retrocedere (fattore di sharing) deve essere considerata indeterminata e inammissibile, poiché introduce elementi di variabilità estranei ai parametri di determinazione del prezzo fisso. Inoltre, le prescrizioni dimensionali della relazione tecnica indicate come preferibili non hanno carattere tassativo e il loro superamento non comporta l'esclusione del concorrente, salvo espressa clausola espulsiva.

VALUTAZIONE DELLE REFERENZE ESPERIENZIALI NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI (59.1)

TAR CAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di requisiti di partecipazione e criteri premiali, l'esperienza maturata da un operatore economico nell'esecuzione di un appalto integrato è comprensiva anche dell'attività di progettazione, sebbene quest'ultima sia stata materialmente svolta da un progettista indicato o raggruppato. Tale referenza è pienamente spendibile in quanto l'appaltatore mantiene la responsabilità del coordinamento e della corretta esecuzione del complesso delle prestazioni contrattuali.

SANABILE TRAMITE SOCCORSO ISTRUTTORIO L'OMESSA ALLEGAZIONE DELL'ATTESTATO DI SOPRALLUOGO (83.9)

TAR CAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In materia di contratti pubblici, la mancata allegazione dell'attestato di sopralluogo previsto dalla lex specialis non determina l'esclusione della concorrente qualora l'adempimento sia stato effettivamente eseguito, trattandosi di una mancanza meramente formale regolarizzabile attraverso il soccorso istruttorio. Tale istituto deve prevalere laddove la documentazione mancante attesti un requisito di partecipazione o un adempimento procedurale già perfezionatosi, in un'ottica di massima partecipazione e tutela dell'auto-responsabilità non finalizzata a sanzionare meri errori materiali.

L'EQUIVALENZA FUNZIONALE PREVALE SUL RIGORE DELLE MISURE TECNICHE NEL CAPITOLATO (68.7)

TAR EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In materia di appalti di forniture, lo scostamento marginale dalle specifiche tecniche dimensionali previste dal capitolato non legittima l'esclusione del concorrente qualora il prodotto offerto garantisca la medesima utilità funzionale e la stazione appaltante abbia ammesso, anche tramite chiarimenti, la possibilità di presentare soluzioni equivalenti.

L'ATTIVITÀ PRODROMICA MANUALE NON PRECLUDE LA QUALIFICA DI PROCEDURA TECNICA COMPLETAMENTE AUTOMATICA (94.1)

CGA SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di requisiti minimi tecnici negli appalti di forniture, l'automatismo delle procedure di manutenzione e lavaggio di sistemi diagnostici non è escluso dalla necessità di un intervento umano minimale e prodromico, quale il caricamento dei reagenti o l'inserimento manuale del detergente, qualora la fase operativa centrale di pulizia e analisi sia integralmente gestita dal software e dall'hardware in modo seriale e senza supervisione costante.

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ SANARE LA MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE TECNICA ESSENZIALE (83.9)

TAR CALABRIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Le prescrizioni del capitolato tecnico che definiscono standard minimi di sicurezza e performance costituiscono un limite invalicabile per l'ammissibilità dell'offerta. La mancata presentazione di test di conformità essenziali o lo scostamento dai parametri prestazionali minimi determina l'esclusione del concorrente, precludendo l'attivazione del soccorso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per integrare o modificare la consistenza tecnica della proposta dopo la scadenza del termine di presentazione.

LEGITTIMA L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE TRA VERIFICA AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE QUALE MERA IRREGOLARITÀ (94.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

L'inversione della scansione procedimentale tra la fase di verifica della documentazione amministrativa e quella di valutazione delle offerte non determina l'illegittimità della procedura, configurandosi come una mera irregolarità formale. Inoltre, il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica non può condurre all'esclusione del concorrente in assenza di una specifica sanzione espulsiva nella lex specialis e della prova di un indebito vantaggio competitivo.

INFORMAZIONE FALSA - NECESSARIA ADEGUATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA (80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, “la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo”.

In ragione di quanto precede, la più recente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 15 giugno 2021, n. 4641) ha precisato che anche in caso di informazioni “false o fuorvianti” l’esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della stazione appaltante (alle informazioni “false o fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che riguardano “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, dovendo anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo).

Invero, l’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis): infatti, tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima previsione normativa.

Deve pertanto concludersi che, ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – “stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (in termini, anche Cons. Stato, V, 4 gennaio 2021, n. 62).

Del resto, “[…] anche a voler ritenere che il concorrente abbia fornito “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, non sarebbe comunque predicabile in suo danno l’automatismo espulsivo […], anziché stabilire se l’informazione era effettivamente falsa e in grado di sviare le sue valutazioni e se la sottesa condotta del concorrente avesse inciso in senso negativo sulla integrità e affidabilità del medesimo” (ex multis, Cons. Stato, V, 3 novembre 2023, n. 1812).

Risulta dagli atti che tale valutazione è stata a suo tempo svolta da ………. s.p.a., la quale si è alla fine determinata per la riduzione del punteggio inizialmente attribuito a R………...s.p.a. (in tal modo implicitamente giudicandola affidabile) anziché estrometterla dalla gara.



ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA OSSERVANZA DI UN MONTE ORE MINIMO NON CHIARAMENTE PRESCRITTO (94.1)

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

L'esclusione di un operatore economico per difformità dell'offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi è legittima solo se la lex specialis prevede tali caratteristiche in modo certo, esplicito e inequivocabile; in caso di ambiguità delle clausole del bando o del disciplinare, l'interpretazione deve essere orientata nel senso di favorire la massima partecipazione alla gara, escludendo l'applicazione di sanzioni espulsive non chiaramente preannunciate.

ESCLUSIONE PER MANCATA PROGRAMMABILITÀ REMOTA DEI PARAMETRI ESSENZIALI DEL DISPOSITIVO

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittima l'esclusione di un operatore economico la cui offerta tecnica preveda la programmazione da remoto solo per parametri accessori del dispositivo medico, qualora la lex specialis richieda tale funzionalità per i parametri tipici necessari all'assolvimento della funzione diagnostica principale dell'apparecchiatura.

L'INCOMPATIBILITA' DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI OFFERTE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE SOCIO-SANITARIA

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti le qualifiche professionali minime del personale da impiegare, come definite dagli standard organizzativi regionali vigenti recepiti nella lex specialis, configura un'insanabile carenza dell'offerta tecnica che impone l'esclusione del concorrente dalla gara, privandolo della legittimazione ad impugnare l'esito della procedura.

LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (95.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

L'attribuzione dei punteggi tecnici nelle procedure di gara è espressione di un'ampia discrezionalità riconosciuta alla commissione giudicatrice; pertanto, le contestazioni relative al merito di tali valutazioni sono inammissibili se volte a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice, essendo quest'ultimo limitato ai soli vizi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.

DIVIETO DI MODIFICA DELLA LEX SPECIALIS MEDIANTE CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

I chiarimenti della Stazione Appaltante sono ammissibili solo se volti a rendere chiaro e comprensibile il significato di una disposizione del bando, senza poterne alterare la sostanza o il tenore letterale; l'utilizzo dell'avverbio 'almeno' nella lex specialis per definire una caratteristica tecnica fissa un limite minimo, rendendo illegittima l'interpretazione che pretenda di trasformarlo in un limite massimo insuperabile.

LEGITTIMA L'INTERPRETAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER SUPERARE ERRORI MATERIALI RICONOSCIBILI NELL'OFFERTA ECONOMICA

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittima l'attività interpretativa della stazione appaltante volta a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta economica, purché si ricerchi l'effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti esterne; in presenza di un refuso materiale in un documento descrittivo, prevalgono i dati vincolanti caricati sulla piattaforma telematica se idonei a rendere certa la portata dell'impegno negoziale e a consentire il soccorso procedimentale.

ESCLUSIONE PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI MASSIMI DI CONSEGNA DEI CAMPIONI BIOLOGICI (68.1)

TAR VENETO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Sussiste l’obbligo di esclusione per l’operatore economico la cui offerta tecnica non assicuri il rispetto dei tempi massimi di consegna dei materiali biologici previsti dal capitolato speciale, qualora tali tempi siano stati definiti come essenziali e decorrenti dal momento del prelievo dal paziente attraverso chiarimenti della stazione appaltante che costituiscono interpretazione autentica della disciplina di gara.

INAMMISSIBILE L'OFFERTA CONDIZIONATA CHE MODIFICA UNILATERALMENTE I TEMPI DI CONSEGNA (17.4)

TAR LOMBARDIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittima l'esclusione di un operatore economico che presenti un'offerta condizionata attraverso la previsione di tempi di consegna dei beni superiori a quelli minimi prescritti dal capitolato speciale. Tale difformità, non essendo riconducibile a una mera informativa logistica, costituisce una violazione del principio di unicità dell'offerta previsto dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, alterando la par condicio tra i concorrenti e pregiudicando l'efficacia dell'azione amministrativa improntata al principio del risultato.

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE NON COSTITUISCE CAUSA AUTOMATICA DI ESCLUSIONE (83.8)

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di concorsi di progettazione, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ha valore di atto di indirizzo e non di disposizione imperativa escludente. Ne consegue che, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), l'amministrazione non può escludere un operatore economico la cui proposta progettuale presenti difformità rispetto alle indicazioni del D.I.P., qualora tale sanzione non sia stata espressamente prevista dalla lex specialis di gara.

ERRORE MATERIALE - CORREZIONE DELL'ERRORE NON DEVE PORTARE A INTEGRAZIONE OFFERTA ECONOMICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

La questione oggetto di controversia verte sul fatto che secondo la ricorrente il Tar non poteva attribuire a un errore materiale l’incongruenza emergente nell’offerta della contro-interessata tra il monte ore annuo evincibile dalla colonna “risorse umane” rispetto a quello riportato nella colonna “n.r. ore annue”, costituendo la prima una dichiarazione negoziale imputabile all’offerente, e non un mero appunto a uso interno privo di valore vincolante, come ritenuto dal primo giudice.

Per la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 28 giugno 2022, n. 5344; 5 aprile 2022, n. 2529; 2 agosto 2021, n. 5638), l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

Sempre per la giurisprudenza, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara (Cons. Stato, V, 26 ottobre 2020, n. 6462; III, 24 febbraio 2020, n. 1347), potendo, peraltro, l’interprete fare ricorso a una, purché minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo (Cons. Stato, V, 30 gennaio 2023, n.1034; n. 5344/2022, cit; III, 28 maggio 2014, n. 1487).

ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA - CAMPIONATURA - NON PUO' ESSERE ELEMENTO COSTITUTIVO.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Occorre preliminarmente verificare la reale caratura e portata nella gara per cui è causa dell’obbligo in capo agli operatori economici di presentare alla stazione appaltante i campioni contenenti i materiali offerti.

Da questo punto di vista, il primo giudice ha correttamente fatto riferimento alla giurisprudenza amministrativa, che in linea generale ha in più occasioni stabilito che “la campionatura, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti”; in altre parole, “la campionatura non coincide con l'offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell'obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto” (Consiglio di Stato, Sezione III, 4 agosto 2022, n. 6827).

E tuttavia, fermi restando i condivisibili principi sopra ricordati, ad avviso del Collegio nella fattispecie deve essere fornita una lettura diversa degli atti di gara.

Si deve infatti osservare che la campionatura è disciplinata dall’articolo 7 del Disciplinare di gara, che stabilisce modalità e tempi per la consegna dei campioni.

Il successivo articolo 9 –Criterio di aggiudicazione, prevede che per la valutazione dell’offerta tecnica con l’attribuzione di massimo 70 punti “la Commissione giudicatrice appositamente nominata esprimerà una valutazione tecnicoqualitativa, sulla base della documentazione tecnica pervenuta dai Concorrenti. I parametri di valutazione e i relativi punteggi sono di seguito riportati per tutti i lotti di gara.”

Lo schema contenuto nella citata disposizione prevede che saranno considerati gli elementi emergenti sia “da relazione tecnica e catalogo” che da “scheda tecnica e campionatura”.

Sia per i primi (V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7) che per i secondi (V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16 e V17) la lex specialis prevede l’attribuzione di punteggi variabili (per la campionatura, 28 punti sui complessivi 70 attribuibili in totale all’offerta tecnica), con la sola eccezione dell’introduzione di una soglia di sbarramento per le prime sette voci da considerare.

Ne risulta, quindi, che nel caso per cui è causa la stazione appaltante ha inserito la campionatura tra gli elementi sostanziali e qualificanti l’offerta tecnica da valutare per l’attribuzione dei relativi punteggi, e non ha assegnato alla presentazione dei campioni una semplice “funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l'apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246)”, come viene ricordato dal Tar nella sentenza oggetto di gravame.

In sostanza, dunque, il seggio di gara era tenuto ad esaminare le offerte, valutando anche i campioni, dai quali doveva emergere la conformità alle richieste della stazione appaltante e per i quali era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico (cfr. il verbale della seduta riservata del 21 gennaio 2022, nel quale la Commissione di gara ha proceduto “con l’esame di tutte le tipologie di kit presentati dai concorrenti ammessi, in n. 1 esemplare ciascuno, ai fini della verifica della loro conformità alle schede tecniche presentate , alla vecchia campionatura nonché al Capitolato tecnico”).

Diversamente opinando, volendo, cioè, considerare i campioni come mero strumento di dimostrazione dell’offerta tecnica, ne risulterebbe svilita e svuotata di contenuto la disposizione di cui all’articolo 9, lettera A) del Disciplinare di gara, che prevede l’assegnazione di un punteggio qualificante, dovendo ritenersi la valutazione dei campioni consustanziale all’attività di esame delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi.

DETERMINABILITA' DELL'OGGETTO NELL'AVVALIMENTO TECNICO OPERATIVO E DIVIETO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO TECNICO (89.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di avvalimento tecnico-operativo, il requisito della determinabilità dell'oggetto è soddisfatto quando l'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione aziendale e le risorse necessarie per l'intera durata dell'appalto, senza che sia indispensabile una quantificazione numerica millimetrica delle stesse. Inoltre, l'omessa produzione di certificazioni tecniche o test report richiesti dalla lex specialis a pena di mancata attribuzione del punteggio non è sanabile mediante soccorso istruttorio, atteso il divieto di integrazione postuma dell'offerta tecnica.

INAPPLICABILITÀ NORME TECNICHE SCOLASTICHE A CENTRI POLIFUNZIONALI E LIMITI SINDACATO DISCREZIONALITÀ TECNICA

TAR CAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Le norme tecniche nazionali ed europee in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie previste per le scuole non trovano applicazione obbligatoria in procedure di gara aventi ad oggetto la rifunzionalizzazione di edifici in centri polifunzionali, pur se destinati all'infanzia. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice è limitato al controllo della logicità e coerenza della motivazione, senza che il giudice possa sovrapporre la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.

LEGITTIMA LA RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA DEL RIBASSO UNICO TRA PROGETTAZIONE E LAVORI (94.1)

TAR LIGURIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di appalto integrato, la previsione di un ribasso unico non vincola l'offerente ad applicare la medesima percentuale di sconto in modo uniforme sia alla quota lavori che alla quota progettazione, qualora il disciplinare richieda l'indicazione distinta dei prezzi ribassati e non contenga un esplicito divieto di ripartizione differenziata, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

SINDACATO LIMITATO SULL'ANOMALIA E LEGITTIMITÀ DEL SUPPORTO TECNICO DA REMOTO SE AGGIUNTIVO (97.3)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È legittima l'aggiudicazione in favore di un operatore che, pur rispettando gli obblighi di presenza fisica del personale previsti dalla lex specialis, preveda organismi di coordinamento aggiuntivi operanti da remoto per ridurre i costi di gestione. La valutazione di congruità dell'offerta è un giudizio globale e sintetico sull'attendibilità della proposta economica, nel quale la stazione appaltante può legittimamente accettare giustificazioni circa l'abbattimento dei costi di trasferta e alloggio laddove basate sulla reale disponibilità di sedi operative o alloggi da parte del personale del concorrente.

DIVIETO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE L'OFFERTA TECNICA CARENTE (94.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È illegittimo il soccorso istruttorio finalizzato a integrare l'offerta tecnica carente di elementi quantitativi necessari per la valutazione del merito tecnico e l'attribuzione del punteggio, laddove l'indicazione mancante non sia desumibile in modo certo e univoco dal complesso della documentazione di gara prodotta al momento della presentazione.

APPALTO DI SERVIZI - NON APPLICABILE IL DIVIETO DI VALUTARE ATTIVITA' AGGIUNTIVE (95.14 BIS)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il divieto dell’art. 95, comma 14-bis, del d. lgs. n. 50 del 2016, con riguardo agli appalti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori, mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita pertanto l’estensione agli appalti pubblici di servizi.

OFFERTA REDATTA IN CONFORMITÀ AL FACSIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Per giurisprudenza consolidata, anche se il principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda (in termini Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).