REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA - SEPARAZIONE
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società ____OMISSIS_____ Spa – Gara telematica mediante richiesta di offerta sul MEPA per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia-Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 668.497,60 – S.A.: ____OMISSIS_____.
Non esiste ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici una rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione. Nella valutazione delle offerte tecniche possono essere valutati profili di carattere soggettivo qualora siano particolarmente meritevoli sotto il profilo della loro idoneità ad incidere sulla migliore esecuzione delle prestazione. La valutazione deve sempre avvenire secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.
Con l’elenco dei criteri di aggiudicazione dettato all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici è stata superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione poiché nella valutazione delle offerte tecniche «possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli» (cfr. Linee Guida n. 2 cit.).
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