Giurisprudenza e Prassi

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NON COSTITUISCE UN SERVIZIO AGGIUNTIVO MIGLIORATIVO (95.6)

CONS. STATO Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, l'attribuzione di punteggi tecnici per servizi migliorativi presuppone l'erogazione di prestazioni aggiuntive esterne e concrete; l'attività di formazione del personale impiegato nella commessa, pur migliorando la qualità intrinseca dell'operatore, non integra un'utilità diretta per l'amministrazione suscettibile di essere valutata come servizio migliorativo.

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