ACCESSO AGLI ATTI, TUTELA DEI SEGRETI TECNICI E BILANCIAMENTO CON L’INTERESSE DIFENSIVO NEL NUOVO CODICE (36.2)
l Collegio ha già ricordato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how, essendo necessario che sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali connotati, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto agli interessi dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).
Anche alla luce della definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell'utenza: la qualifica di segreto tecnico O commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio O della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).
Peraltro, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente è rafforzata dalla presenza di un interesse difensivo, chiaramente manifestato nell'istanza del 13 aprile 2026 (doc. 6 ricorrente) con riferimento alle singole parti dell'offerta oscurata.
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