VARIANTI - PROPOSTE MIGLIORATIVE O OPERE AGGIUNTIVE - CRITERI DISTINTIVI (95.14)
La distinzione tra le varianti (soggette all'autorizzazione della stazione appaltante) e le proposte migliorative (sempre ammesse) e identificabile nel grado di profondità delle modifiche proposte dall'operatore economico, che giungono a incidere sul progetto modificandolo dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale nel caso delle varianti, mentre sono limitate a singoli aspetti del progetto con la finalità di renderlo meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza modificarne le caratteristiche essenziali, nel caso delle proposte migliorative. Non sono opere aggiuntive ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, d.lgs. n. 50/2016, gli interventi che, benché non contemplati nel progetto a base di gara, sono ad esso sinergici e ne rappresentano un'implementazione sotto il profilo della migliore rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.
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