Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE DEL RINVIO A GIUDIZIO PER REATI NON RIENTRANTI NELL'ART. 94: OBBLIGO VALUTATIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE (98)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2025

In tema di procedure ad evidenza pubblica, l'operatore economico è gravato da un obbligo informativio e dichiarativo onnicomprensivo, informato al principio di buona fede. La mancata dichiarazione di una pendenza penale (quale un rinvio a giudizio per reati afferenti l'attività d'impresa), pur non integrando una causa di esclusione automatica, preclude l'esistenza di alcun "filtro valutativo" in capo al privato, imponendo alla Stazione Appaltante di esercitare i propri poteri discrezionali per soppesare l'incidenza dell'omissione sul patto fiduciario.

Come precisato dal Collegio: "In sostanza, l’omissione dichiarativa di pendenze penali a carico dell’operatore economico, per reati non ricompresi nell’elencazione tassativa indicata dal nuovo codice dei contratti pubblici, può determinare l’esclusione dalla gara, se incidente sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico. [...] A fronte di fattispecie idonee a essere configurate come illeciti professionali non è pertanto configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scelta circa i fatti da indicare, sussistendo, al contrario, un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532 [...])."

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