INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICA ALLA CONTROINTERESSATA AGGIUDICATARIA (41.2)
È inammissibile il ricorso proposto avverso l'esclusione da una procedura di gara qualora esso non sia stato notificato all'operatore economico divenuto aggiudicatario per effetto del medesimo provvedimento impugnato, atteso che quest'ultimo riveste la qualità di controinteressato in senso tecnico. L'errore scusabile per omessa notifica non può essere riconosciuto in presenza di un mero refuso nella denominazione della controinteressata contenuto nell'atto amministrativo, qualora tale imprecisione non abbia oggettivamente impedito l'identificazione del soggetto né indotto in errore il ricorrente secondo i canoni della normale diligenza.
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