Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI NOTIFICA PEC E DIVIETO DI RIBASSO SULLA MANODOPERA NEGLI APPALTI (41.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

In tema di processo amministrativo telematico, è inammissibile il ricorso qualora il file nativo digitale depositato in giudizio rechi una firma digitale apposta in data successiva rispetto a quella presente sul file notificato alle controparti, atteso che l'art. 45 c.p.a. impone il deposito del medesimo atto oggetto di notifica per garantire l'unicità e l'integrità del documento processuale. Parimenti, è irricevibile il gravame notificato in forma cartacea a una Pubblica Amministrazione presente nei registri digitali (PP.AA.), qualora la successiva notifica PEC avvenga oltre il termine decadenziale, restando irrilevante la costituzione in giudizio di una sola delle amministrazioni coinvolte.

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