Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RECLAMO CHE RIPROPONE DOMANDE GIA' DECISE NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (114.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
È inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem il reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. avverso gli atti del Commissario ad acta che riproduca pedissequamente domande già rigettate con precedente ordinanza collegiale non impugnata, non potendo la riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario fungere da mezzo per rimettere in discussione un accertamento giurisdizionale già divenuto definitivo.
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