Art. 240. Accordo bonario

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale. comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. comma così modificato dall'art. 4,comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione é formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione é formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove é stato stipulato il contratto.

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale. comma introdotto dall'art. 4,comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. comma così modificato dall'art. 4,comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento é facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. comma introdotto dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. comma così sostituito dall'art. 4,comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

Testo Previgente

Relazione

Relazione all’articolo 240 Vengono recepite le norme vigenti in tema di accordo bonario, sono aggiunte alcune norme razionalizzatici, necessarie in quanto in tema di accordo bonario la l. n. 166 del ...
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO: LA DILIGENZA TECNICA ESIGIBILE DALL'APPALTATORE NELLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO TROVA UN LIMITE NELLE CIRCOSTANZE NON RILEVABILI CON LE NORMALI CONOSCENZE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici ed in particolare nell'ipotesi di appalto integrato, il rischio correlato alle carenze del progetto definitivo e alle ostruzioni burocratiche per la mancata disponibilità delle aree grava sulla Stazione Appaltante. Ne consegue il diritto dell'appaltatore ad essere ristorato per i maggiori costi derivanti dall'anomalo andamento dell'appalto ogniqualvolta la Stazione Appaltante ritardi le procedure di esproprio o imponga varianti strutturali per lacune del progetto posto a base di gara.

"Avuto riguardo all’appalto de quo, non può esservi dubbio che l’individuazione delle aree da sottoporre ad esproprio, ovvero l’individuazione delle aree oggetto di intervento, si configura come un’attività ricompresa nella progettazione definitiva, e rivelatasi, nel caso di specie, carente nella successiva fase esecutiva tenuto conto delle varie esigenze successivamente prospettate da [...] inclusa la volontà “di mantenere un comportamento di sostanziale acquiescenza per non inasprire i rapporti tra le realtà produttiva presenti”, esigenza non immaginabile dall’Appaltatore.

Occorre rammentare che la diligenza richiesta all’appaltatore nel controllo della validità del progetto predisposto dal committente trova un limite nelle sole circostanze non rilevabili con le normali conoscenze e procedure. Tale principio vale a maggior ragione nell’appalto integrato, quale è quello di causa nel quale l’appaltatore deve predisporre il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo fornito dal committente e, quindi, la verifica della validità di quest’ultimo ha immediata incidenza sull’obbligo contrattuale a carico dell’impresa."

TARDIVITÀ DELLE RISERVE NELL’APPALTO PUBBLICO E DECADENZA DALLE PRETESE ECONOMICHE (240)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, l'onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto non appena l'entità del pregiudizio subito sia percepibile, non potendo l'appaltatore differire la contestazione alla chiusura del rapporto contabile finale qualora i fatti si siano cristallizzati in corso d'opera.

"Giova premettere che, in materia di appalti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore che intenda far valere pretese economiche ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale é tenuto ad iscrivere tempestivamente apposite riserve nel primo atto contabile utile successivo all'insorgenza ovvero alla cessazione del fatto pregiudizievole. La funzione dell'istituto é quella di porre tempestivamente l'amministrazione in condizione di verificare l'effettiva consistenza delle pretese avanzate e di valutare le conseguenti determinazioni gestionali.

E’, altresì, consolidato che la decadenza per mancata o tardiva iscrizione della riserva integra eccezione in senso stretto, sottratta al rilievo officioso del giudice.

Una volta che tale eccezione sia stata ritualmente sollevata dalla stazione appaltante, incombe sull'appaltatore l'onere di dimostrare la tempestività dell'iscrizione e, segnatamente, le ragioni per le quali il fatto pregiudizievole non fosse percepibile anteriormente ovvero fosse apprezzabile soltanto alla cessazione del rapporto."

RISERVE PER ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI DERIVANTI DA CARENZE PROGETTUALI SUBITO PERCEPIBILI: DEVONO ESSERE ISCRITTE CONTESTUALMENTE ALL'INSORGENZA DEL FATTO LESIVO (240BIS)

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

La soglia legale del venti per cento per l'iscrizione delle riserve non preclude il diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per il riconoscimento delle proprie spettanze, ma opera come limite al riconoscimento bonario delle stesse; tuttavia, l'appaltatore decade dalla pretesa risarcitoria per l'anomalo andamento dell'appalto qualora non iscriva tempestivamente le riserve nei registri contabili durante l'esecuzione del contratto, non potendo differire tale adempimento al conto finale per fatti produttivi di danno già noti e permanenti.

"[...] il limite di cui all’art. 240-bis, pur non potendo costituire un’ipotesi di “esonero legale” da responsabilità a vantaggio dell’Amministrazione, trova comunque giustificazione alla luce dei già richiamati interessi di rango costituzionale tutelati dalla norma censurata (trasparenza, buon andamento, imparzialità) e tanto poiché, si badi, la soglia del venti per cento non incide sul momento dell’iscrizione o della proposizione dell’azione bensì sul riconoscimento delle spettanze richieste e, ad ogni modo, sempre che non sia riscontrabile una condotta dolosa o gravemente colposa imputabile alla Committente, “non potendo l’esonero legale estendersi, nel rispetto dei principi costituzionali, all’inadempimento doloso o gravemente colposo, la relativa azione nei confronti della stazione appaltante, pur soggetta all’onere dell’iscrizione a riserva” (ex multis, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 5 agosto 2016, n. 16537; 28 gennaio 2015, n. 1619; 14 febbraio 2014, n. 3548).

[...]

Il CTU nominato con riferimento a queste ultime [riserve relative all’andamento anomalo dell’appalto, n.d.r.] ha evidenziato che “le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da ritenersi intempestive in quanto in contrasto con l’art. 201 co. 2 del d.p.r. 207/2010 che recisa: “l’esecutore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili”.

Il consulente, a fronte delle osservazioni rese dal consulente di parte attrice, ha confermato quanto evidenziato asserendo che la circostanza che ha determinato l’anomalo andamento dell’appalto è stata il progetto a base d’appalto caratterizzato da carenze che erano ben note all’appaltatore durante l’iter dei lavori e dunque che l’effettiva percezione dei fatti produttivi di danno in capo all’appaltatore fosse immediata con conseguente necessità di iscrizione tempestiva delle relative riserve.

Tanto premesso le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da considerarsi intempestive e dunque la relativa azione deve ritenersi ormai decaduta.

Con riferimento, invece, alla riserva apposta dall’istante relativa allo svolgimento di lavori extracontrattuali, la stessa è da ritenersi tempestiva atteso che il primo atto utile per poterla iscrivere è stato lo stato finale dei lavori."

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA DELIBERA ANAC DI SOLI RILIEVI PRIVI DI EFFETTI LESIVI (213.5)

TAR LAZIO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso un atto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che si limiti a evidenziare criticità o irregolarità nella gestione di un appalto pubblico senza imporre sanzioni o ordini di adeguamento. Tali atti di vigilanza 'soft' hanno una funzione di supporto consultivo e di orientamento, e la loro trasmissione alle autorità inquirenti costituisce un atto neutro che non determina una lesione immediata e concreta della sfera giuridica dei soggetti vigilati.

INAMMISSIBILE IL RECLAMO CHE RIPROPONE DOMANDE GIA' DECISE NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (114.6)

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem il reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. avverso gli atti del Commissario ad acta che riproduca pedissequamente domande già rigettate con precedente ordinanza collegiale non impugnata, non potendo la riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario fungere da mezzo per rimettere in discussione un accertamento giurisdizionale già divenuto definitivo.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO DELIBERE ANAC PRIVE DI NATURA PRESCRIZIONALE O SANZIONATORIA

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro una delibera di vigilanza dell'ANAC che non contenga prescrizioni vincolanti nei confronti del soggetto vigilato, risolvendosi in una mera dichiarazione di scienza o giudizio non in grado di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario. La trasmissione dei rilievi alle autorità competenti per l'accertamento di profili erariali o penali non determina alcuna conseguenza negativa immediata suscettibile di tutela tramite annullamento, in quanto priva di natura provvedimentale o sanzionatoria.

NATURA DIVERSA TRA COMPENSAZIONE PREZZI E RISARCIMENTO DA RITARDO (133.4)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

L'istituto della compensazione dei prezzi ex art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 2006 persegue la finalità di salvaguardare l'interesse pubblico alla qualità delle prestazioni contrattuali e non è sovrapponibile al risarcimento del danno da ritardo; l'Amministrazione è tenuta a specificare le eventuali carenze documentali in virtù dei principi di trasparenza e lealtà, non potendo opporre un diniego generico.

IL POTERE DI VIGILANZA DELL'AUTORITA' SULLA CONGRUITA' DEI COSTI NEI DIRITTI AEROPORTUALI

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Riserve, Accordo bonario, Transazione

Il potere di vigilanza economica sulla determinazione dei diritti aeroportuali comporta il sindacato sulla congruità e trasparenza dei costi sostenuti dal gestore, non esaurendosi in un mero controllo contabile di pertinenza; pertanto, è legittima la sospensione tariffaria qualora la spesa derivi da affidamenti diretti privi di presupposti legali o transazioni non supportate da adeguate valutazioni di convenienza economica.

COMMISSIONE PER GLI ACCORDI BONARI - COMPENSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’art. 240, al comma 10 , disciplinando l’attivita' della commissione per gli accordi bonari, dispone: “Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi …ecc.….”. (..) Si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, puo' trovare applicazione (in ossequio all’art. 12, comma 2, delle preleggi) solo allorchè la fonte legislativa sia lacunosa in maniera tale che dalla stessa non possa trarsi alcuna indicazione ai fini della controversia e pertanto non puo' valere allorchè, al contrario, la norma di legge sia sufficientemente esplicita, come osservato, nel prevedere il compenso.

ACCORDO BONARIO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2014

Il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 240 del codice dei contratti pubblici, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti; in tale ambito, le relative controversie, in quanto scaturenti dallo svolgimento del rapporto paritario cui è preordinato lo scambio, sono espressamente riservate alla cognizione del giudice civile.

Avendo l'accordo bonario natura di transazione sulle liti esecutive, il giudice amministrativo, ne consegue, è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante. Non è condivisibile sostenere che la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all'appaltatore è di interesse legittimo all'osservanza, da parte dell'amministrazione, delle norme procedimentali che regolano la definizione bonaria. Non bisogna, infatti, a parere del Collegio, confondere la parziale formalizzazione giuridica (ovvero con regole di diritto oggettivo) delle trattative prenegoziali di una pubblica amministrazione con l'esistenza di un potere autoritativo. La scansione di cui all'art. 240 c.c.p. è finalizzata alla formulazione di una mera proposta negoziale, risolvendosi essa in una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, di cui la legislazione processuale civile esibisce svariate ipotesi (sul versante, ad esempio, previdenziale), le conseguenze della cui violazione (in termini ad esempio di condizione di procedibilita', ovvero di regolamentazione delle spese processuali), spetta esclusivamente al giudice munito della giurisdizione verificare.

ATI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE - PROCEDIMENTO DI INTERPELLO

TAR CAMPANIA SENTENZA 2010

Come stabilito dall’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, la manifestazione di volonta' negoziale in sede di gara da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, non avendo la capogruppo designata alcun potere di esprimere detta volonta' in nome e per conto delle future mandanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1653/2007).

Il procedimento di interpello ex art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, ancorche' sollecitato dalla seconda graduata, non è da intendersi avviato ad istanza di parte, bensi' ad iniziativa della stazione appaltante; cosicche' non puo' reputarsi ad esso applicabile la disciplina ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 sul preavviso di rigetto.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/05/2013 - COLLAUDO - ACCORDO BONARIO

L’art.204, comma 3, del DPR n.554/1999 stabilisce che “la stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.” Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la stazione appaltante, una volta ricevuti gli atti collaudo, deliberi con il medesimo provvedimento e in un’unica soluzione sul collaudo e sulle domande dell’appaltatore (cioè sulle riserve). D’altra parte l’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 (commi 6 e ss.) stabilisce che, a prescindere dall’importo delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo il responsabile del procedimento attiva la procedura di accordo bonario. È evidente che i tempi di tale procedura, anche se tempestivamente attivata, sono incompatibili con i 60 giorni indicati dall’art. 204 del D.P.R. n.554/1999 come termine per la deliberazione della stazione appaltante, come sopra descritto. Viene pertanto chiesto-qualora venga attivata tempestivamente la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve a seguito della ricezione del certificato di collaudo- se la stazione appaltante debba rinviare la deliberazione di cui all’art. 204 del DPR 554/1999 al momento dell’esito dell’accordo bonario o se piuttosto debba deliberare entro 60 giorni solo sulle risultanze del certificato collaudo (e pagare all’impresa il credito ivi indicato), adottando un ulteriore provvedimento successivamente all’esito dell’accordo bonario


QUESITO del 12/06/2009 - PERIZIA DI VARIANTE

Realizzazione marciapiede San Francesco - Pace importo contratto € 183.026,41 netti liquidati ad oggi n. 6 stati di avanzamento senza riserve per un totale di € 174.294,00 netti, dopo la liquidazione del 6° stato di avanzamento non risultano più eseguiti lavori, Proposta perizia di variante dal D.L. per un importo netto di € 8.216,30 la ditta firma la perizia con riserva chiedendo circa € 80.000,00 per lavori eseguiti in variante al progetto il RUP propone il rigetto delle riserve presentate in quanto non tempestive soggette quindi a decadenza ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.M. 145/2000 L'impresa propone di avviare procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs 163/2006 Si chiede pertanto se sia possibile rigettare la proposta di accordo bonario alla luce della manifesta infondatezza delle riserve presentate?


QUESITO del 10/06/2009 - VARIAZIONI AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Con riferimento all’accordo bonario in materia di lavori pubblici, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/06, premesso che il contratto principale è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, si chiede se necessariamente il verbale di accordo bonario debba essere stipulato nella medesima forma del contratto principale oppure in relazione dell’importo possa essere stipulato anche in forma di scrittura privata.


QUESITO del 04/01/2008 - ONERI

Oggetto: quesito. L’articolo 12 del D.P.R. 554/99 dispone l’obbligo di accantonamento di almeno il 3% delle spese previste per l’attuazione degli interventi inseriti nel programma destinato alla eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 31bis della ex legge Merloni. Detto articolo conferisce altresì al responsabile del procedimento la facoltà di proporre l’utilizzo di ribassi d’asta e le economie di appalto ad integrazione del fondo. La previsione dell’articolo 12 trova conferma anche nelle schede ministeriali predisposte per l’invio degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici. Poiché l’accantonamento è obbligatorio si chiede: 1 . la sottoscrizione di accordi il cui importo è superiore al limite minimo obbligatoriamente stabilito, dà luogo ad un debito fuori bilancio? 2. nel caso l’amministrazione comunale non avesse previsto alcun accantonamento, la sottoscrizione di accordi ex 31 bis dà luogo ad un debito fuori bilancio? 3. l’amministrazione comunale che non ha previsto alcun accantonamento e art. 12 può sempre provvedere allo stanziamento del capitolo per gli accordi bonari? 4. l’ammontare complessivo degli accantonamenti può essere diversamente utilizzato per fare fronte ad accordi relativi ad un’opera piuttosto che ad un'altra prevista nel programma dei lavori? 5. il capitolo accantonamenti può essere in ogni tempo integrato? 6. nei lavori pubblici quando si parla di accordi che danno luogo a debito fuori bilancio e quando no?


QUESITO del 25/05/2007 - RISERVE

L'impresa appaltatrice ha apposto riserve sullo stato finale. La relazione riservata della D.L. dichiara inammissibili dette riserve. Essendo le riserve stesse di importo superiore al 10% di quello contrattuale, il R.U.P. ha l'obbligo di avviare la procedura dell'acordo bonario (cfr. art. 240, c.1, Dlgs 163/2006) o può farne a meno qualora ravvisi la manifesta infondatezza delle riserve anche con riferimento all relazione della D.L.(cfr. art. 240, c.4, Dlgs 163/2006)?


QUESITO del 19/10/2006 - ACCORDO BONARIO

Il …... è la stazione appaltante per la costruzione di un nuovo ecocentro nel comune di .... L'impresa appaltatrice ha scritto sul registro riserve per un valore superiore al 10% dell'importo da contratto. Il DL Dichiara che il Responsabile del Progetto ha 15 gg (in realtà, nel nostro caso già scaduti)per avvisare l'appaltatore dell'apertura dell'Art. 31bis, ma, nella normativa di mia conoscenza, non ho riscontrato nulla in tal proposito. Come bisogna realmente procedere?? Da quando (riserva che fa superare il 10% o relazione del DL)partono i 90 gg + 60 per l'accordo bonario?? L'Oss. LLPP mi ha suggerito di rivolgermi a voi in quanto non in grado di darmi una esauriente risposta.