ILLEGITTIMA LA MUTAZIONE IN ITINERE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLA PROCEDURA (30.1)
È illegittimo l'operato della stazione appaltante che, rilevata l'impossibilità di risolvere un ex aequo tra i concorrenti in una selezione per soli titoli, modifichi la natura del procedimento introducendo criteri di valutazione basati su offerte migliorative non previsti dal bando originario. Tale condotta viola i principi di par condicio, trasparenza e legittimo affidamento, imponendo all'amministrazione l'obbligo di annullare la procedura viziata da lacune originarie e di avviare una nuova selezione con clausole emendate e trasparenti.
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